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Il mercato del credito formativo nella FAD

I Crediti Formativi rappresentano l’unità di misura che certifica la conoscenza e la competenza di una persona, sia essa uno studente o un professionista che ne ha bisogno per svolgere la propria professione, garantendosi l’appartenenza e la permanenza al proprio Ordine o Albo Professionale.

Esistono tre tipi di crediti formativi:

CFP o crediti formativi professionali: che sono necessari per assolvere l’obbligo di formazione professionale continua.
CFS o crediti formativi scolastici: che consentono agli studenti della scuola secondaria di secondo grado di ottenere punteggi al fine del voto di maturità.
CFU o crediti formativi universitari: utilizzati per organizzare i piani di studio dei corsi di laurea e obbligatori completare un piano di studi e laurearsi;

I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI OBBLIGATORI
Si tratta dei crediti formativi obbligatori per professionisti come ingegneri, architetti, periti, geomentri, avvocati, e servono per comprovare di aver svolto gli aggiornamenti e gli approfondimenti necessari che ogni Professionista, iscritto ad un Albo o Ordine, deve sostenere annualmente per la certificazione delle proprie conoscenze e delle proprie competenze al fine di potere esercitare la propria professione,
Più in generale i crediti formativi professionali si traducono in termini numerici e ogni Professionista ha l’obbligo di ottenerli annulmente per garantire la cosiddetta Formazione Continua, cioè certificare di essere in continuo aggiornamento e fornire qualità e competenza nell’esercizio propria professione.
A volte si prende un po’ la cosa sottogamba, ma è importante tenere ben a mente che qui stiamo parlando di Formazione Continua e che questa per la legge italiana e obbligatoria; facciamo infatti riferimento al D.P.R. 137/2012 numero 137, dove si discute chiaramente il tutto, soprattutto si sottolineano gli obblighi del professionista.
Se il soggetto in questione non raggiungerà il numero di Crediti Formativi stabilito, si troverà in una posizione alquanto scomoda, perchè proprio da quel momento avrà commesso un illecito disciplinare.
A tal riguardo gli effetti non sono nemmeno tanto leggeri, semplicemente perchè a volte si arriva persino a rischiare la radiazione dall’Ordine, così come anche dall’Albo a cui si appartiene, quindi bisognerebbe considerare con la massima attenzione questi aspetti, per evitare di ritrovarsi poi in situazioni spiacevoli.

Riportiamo qui di seguito in forma integrale l’articolo 7 del D.P.R. 137/2012 n. 137 inerente la formazione continua:

Art. 7. Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:

A) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
B) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
C) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM)

Quali sono le categorie professionali interessate dal credito formativo e quanti crediti si devono ottenere?

Architetti – 60 CFP nel triennio
Ingegneri – 30 CFP annuali
Periti Industriali – 120 CFP nel quinquennio
Periti Agrari – 30 CFP nel triennio
Geometri – 60 CFP nel Triennio
Avvocati – 60 CFP nel Triennio

IL CREDITO FORMATIVO PER L’INSEGNAMENTO
Il 10 agosto 2017 il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la ricerca ha emanato il cosiddetto “Decreto 24 CFU”, che disciplina in modo completo l’acquisizione dei crediti formativi necessari per l’insegnamento. Un tassello aggiuntivo e nuovo nel percorso che deve intraprendere chi vuole diventare insegnante. Questi crediti, infatti sono oggi un requisito indispensabile sia per inserirsi nelle graduatorie provinciali, sia per partecipare ai concorsi docenti.
Con il D.Lgs. 59/2017 e il D.M. 616/2017 sono cambiate nuovamente le regole per il reclutamento degli insegnanti. Una delle novità principali è stata rappresentata proprio dall’introduzione dell’obbligo dei 24 CFU. Un titolo di laurea idoneo all’insegnamento, non è più un requisito sufficiente per poter entrare a scuola. Serve aver conseguito almeno 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Nello specifico, i settori scientifico disciplinari (SSD) in cui è necessario integrare la propria formazione sono:

-Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
-psicologia;
-Antropologia;
-Metodologie e tecnologie didattiche generali;

Proprio in materia di metodologie e tecnologie didattiche, il Decreto Scuola ha stabilito la necessita di inserire competenze di didattica digitale e informatica (coding).
La scelta del percorso formativo deve anche tenere conto di altri due elementi:

I CFU devono essere acquisiti in almeno 3 dei 4 ambiti e per ogni ambito scelto devono essere certificati almeno 6 crediti.
Chiunque voglia intraprendere la professione di insegnante deve necessariamente possedere i 24 crediti formativi previsti dal Miur. Ci sono però delle lauree (ma anche Master di I e II livello, Dottorati, e Scuole di specializzazione) che, nel piano di studi, già prevedono tutti o alcuni degli insegnamenti richiesti. In questo caso, è sufficiente farseli riconoscere e certificare.

Vediamo come si acquisiscono i 24 cfu, prestando particolare attenzione alla procedura, al costo e ai tempi. La tempistica è importante soprattutto per chi vuole prendere parte ai concorsi o approfittare della riapertura delle graduatorie di III fascia. In entrambe i casi, infatti, i crediti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Se si ha necessità di mettersi in regola con i crediti formativi utili ad insegnare, è necessario rivolgersi alle Università o agli enti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Sono loro, infatti, gli unici autorizzati ad attivare corsi per il conseguimento dei 24 CFU, nei differenti settori scientifico disciplinari. Parte dei crediti può anche essere acquisita in modalità telematica, ma non oltre i 12 cfu. Infine, un percorso specifico è stato pensato per chi ancora non è laureato. A loro le università di appartenenza devono dare la possibilità di conseguire la certificazione gratuitamente, durante una finestra della durata di un semestre.

Il Ministero dell’Istruzione ha fissato a 500 euro il tetto massimo di spesa per i corsi che consentono di conseguire i crediti formativi, con una riduzione progressiva della cifra quando gli iscritti hanno bisogno di un numero inferiore di cfu. Tale limite vale espressamente per le università pubbliche. Asnor, però, ha scelto di adeguarsi e di proporre un percorso formativo dedicato allo stesso prezzo.
Visto che si tratta a tutti gli effetti di esami, il tempo necessario a conseguire i 24 cfu dipende dalla mole di studio necessaria e dai “tempi burocratici”, che possono variare a seconda dell’università o dell’ente a cui ci si rivolge.

IL CREDITO FORMATIVO NELLE SCUOLE
CFS o crediti formativi scolastici, che consentono agli studenti della scuola secondaria di secondo grado di ottenere punteggi al fine del voto di maturità.
I crediti formativi vengono inglobati all’interno dei crediti scolastici.
Facciamo ordine: parliamo del credito scolastico ed in successione del credito formativo.

Come funziona il credito scolastico:

Il credito scolastico equivale ad un punteggio che può essere accumulato dagli studenti nel corso dell’ultimo triennio delle scuole superiori. Con la riforma della Buona Scuola, dall’anno 2018/2019 si arriva a un massimo di 40 punti totali nel triennio. I crediti scolastici sono molto importanti perché vanno sommati ai punteggi ottenuti alle prove dell’esame di Maturità arrivando a costituire il voto finale. Per l’anno 2019/2020, vista l’emergenza Covid-19 che ha costretto le scuole a chiudere e ad attivare la didattica a distanza, le cose sono leggermente cambiate.
Infatti, per i maturandi del 2020 il massimo credito ottenibile diventa 60 punti, con il credito degli scorsi anni convertito secondo apposite tabelle.
Per i ragazzi di terza e quarta superiore, invece, le tabelle rimangono le stesse degli scorsi anni con l’unica differenza che coloro che saranno ammessi alla classe successiva con una media inferiore a 6, avranno 6 punti di credito (eventualmente integrabili dopo il recupero)

Come si ottengono i crediti:

Per quanto riguarda le classi terze e quarte dell’anno 2019/2020, le tabelle rimangono invariate. Tuttavia, come stabilito dall’ordinanza sulle valutazioni del 16 maggio, in caso di insufficienze si viene ammessi con un credito scolastico pari a 6. Si legge infatti: “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti“. Ma come si ottengono in genere i crediti scolastici? Esistono dei criteri ben precisi riguardanti l’assegnazione dei crediti scolastici, primo fra tutti la media scolastica. Per i crediti scolastici la tabella ministeriale prevede, in base alla media ottenuta alla fine dell’anno e al proprio anno scolastico, una banda di oscillazione secondo questa tabella dei voti scolastici. I crediti che saranno così distribuiti: 12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto, che dipendono dal voto medio secondo questa tabella.
La normativa di riferimento per i crediti scolastici è il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.

Come si ottengono i crediti formativi:

A differenza di quelli scolastici, i crediti formativi si ottengono grazie allo svolgimento di attività extrascolastiche. È importante non dare per scontato che la frequenza di queste attività assicuri il credito formativo da sommare a quello scolastico. Infatti, è il Consiglio di classe a decidere, anche in base ai criteri di cui vi abbiamo appena parlato, i crediti scuola superiore da assegnarvi e comunque questo non vi permette di passare nella fascia più alta della vostra, ma solo di alzare di un punto i vostri crediti scolastici restando nella vostra fascia di appartenenza.
Esistono diverse attività che possono farvi conseguire crediti formativi, per esempio, corsi di teatro, di lingue, di informatica, di musica, di primo soccorso e di volontariato, ma anche lo scoutismo e lo sport possono permettervi di accumulare crediti. Infatti, se siete degli atleti, informatevi presso la segreteria della vostra scuola se lo sport che praticate può farvi ottenere dei crediti. Ricordate di non dividervi in quattro per svolgere più attività per conseguire più crediti perché, in ogni caso, non potrete andare oltre la fascia di oscillazione dettata dalla vostra media scolastica. Insomma, per i più pigri, un’attività sola basta ed avanza.

IL CREDITO FORMATIVO NELLE UNIVERSITA’
CFU o crediti formativi universitari sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio.
Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro che comprendono lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo studio a casa. Per ogni anno accademico, ad uno studente impegnato a tempo pieno nello studio è richiesta una quantità media di lavoro fissata in 60 crediti, ossia 1500 ore.
Per ogni singola attività formativa il carico di lavoro consiste nel tempo teorico nel quale si ritiene che uno studente medio possa ottenere i risultati di apprendimento indicati nella Guida dello Studente alla voce “conoscenze e abilità da conseguire”. I risultati di apprendimento consistono in cosa lo studente saprà capirà o sarà capace di fare termine del processo d’apprendimento.
I CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra prova di verifica.
I crediti definiscono quindi la quantità di lavoro; la qualità della prestazione dello studente è invece documentata da un voto (espresso in trentesimi per l’esame o la prova di altro genere ed in centodecimi per la prova finale), con eventuale lode.
I crediti sono un elemento che consente di comparare diversi corsi di studio delle università italiane ed europee attraverso una valutazione del carico di lavoro richiesto allo studente in determinate aree disciplinari per il raggiungimento di obiettivi formativi definiti.
Essi facilitano la mobilità degli studenti tra i diversi corso di studio, ma anche tra università italiane ed europee.
I crediti acquisiti durante un corso di studio possono essere riconosciuti per il proseguimento in altri percorsi di studio.
l Credito Formativo Universitario (CFU) è stato introdotto in Italia con il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509

Riportiamo qui di seguito integralmente l’art. 5 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509

 Art. 5 – Crediti formativi universitari
 

  1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
  2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
  3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
  4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 7, lettera d).
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
  6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
  7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso.

Rosanna Viotto